LEGGE N. 135 del 29 marzo 2001
RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO

Capo III - Semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico

Art.10 - Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico

1 - E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:

a - risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b - risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2 - Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3 - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a)- i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
b)- la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c)- i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d)- le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4 - Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002.
5 - All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.