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LEGGE N. 135 del 29 marzo 2001
RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO
Capo
III - Semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e
il risparmio turistico
Art.10
- Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico
1 - E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio
turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:
a -
risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o
associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit,
banche, società finanziarie;
b - risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità,
erogati da soggetti pubblici o privati.
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- Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce
il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di
sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati
nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109. Le agevolazioni sono prioritariamente
finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale
e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da
concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno
inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze
relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3 - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito
a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni
delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa
intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a
stabilire:
a)-
i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
b)- la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c)- i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d)- le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti
dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti
più bisognosi.
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Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al
comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7
miliardi annue nel triennio 2000-2002.
5 - All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità revisionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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